Art. 10 — Disposizioni finanziarie
Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 24 maggio 2006
