Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in particolare, a monitoraggio i seguenti dati:

  • a)il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;
  • b)la durata media dei procedimenti di cui alla lettera a), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;
  • c)il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;
  • d)la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;
  • e)il numero dei tribunali ordinari nei quali e' stata disposta l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace a norma dell'articolo 11, con specifica rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento del provvedimento di assegnazione;
  • f)lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura onoraria, distinguendo tra componente fissa e variabile dell'indennita';
  • g)il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di quelli revocati. Per ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo, il livello di efficienza nell'erogazione del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con le modalita' previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici onorari in servizio presso l'ufficio soppresso sono riassegnati, con le modalita' di cui all'articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello stesso circondario. L'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo e', in ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena compatibilita' tra lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto e i livelli minimi di regolazione previsti dalla normativa europea. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente gli esiti dell'attivita' di monitoraggio svolta a norma del presente articolo.

Testo vigente dal 31 luglio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art34 · fonte del testo

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