Art. 31-bis — Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva
((Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva e' corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilita'.)) ((Ai magistrati di cui al comma 1 e' riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.)) ((I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:
- a)assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
- b)assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- c)assicurazione contro le malattie;
- d)assicurazione di maternita'.)) ((I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalita' e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalita' dei lavoratori dipendenti.)) ((Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 e' assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.)) ((Ai magistrati onorari di cui al comma 1 e' riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.)) ((Le giornate o loro frazioni dedicate alle attivita' di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attivita' giurisdizionali.))
Testo vigente dal 1 maggio 2025
