Art. 13 — Cooperazione
Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualita' delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo piu' opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto. 2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualita' delle acque di balneazione che coinvolge piu' regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1
Testo vigente dal 4 settembre 2013
