Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, primo e secondo comma, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49.
Testo vigente dal 8 febbraio 2003
