Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
