Art. 47 — Modifiche all'articolo 91 del codice della giustizia contabile - Udienza pubblica
All'articolo 91, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero e i difensori delle parti».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
