Art. 23 — Modifiche all'articolo 58 del codice della giustizia contabile - Richieste di documenti e informazioni
All'articolo 58 del codice della giustizia contabile dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis: Il pubblico ministero puo' accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
Testo vigente dal 16 ottobre 2019
