Art. 20 — Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile - Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

All'articolo 52 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «sono tenute riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma»;
  • b)al comma 2, la parola «nonche'» e' soppressa e le parole «secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la normativa di settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica,».

Testo vigente dal 16 ottobre 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114~art20 · fonte del testo