Art. 25 — Disposizioni transitorie
Le norme di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 continuano ad applicarsi alle unita' navali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.
Testo vigente dal 5 ottobre 2018
