Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguente modificazioni:
- a)all'articolo 1, primo comma, la parola: «prevalente» e' sostituita dalla seguente: «preminente»; il quinto comma e' abrogato;
- b)all'articolo 2:
- 1)al primo comma sono aggiunte, alla fine del secondo capoverso, le seguenti parole: «, nonche' lo svolgimento di ogni connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attivita' connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.»;
- 2)al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «lo statuto deve altresi' prevedere la previa designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre degli altri amministratori»;
- 3)il terzo comma e' abrogato;
- c)all'articolo 3, il terzo comma e' abrogato;
- d)l'articolo 6 e' abrogato;
- e)all'articolo 9:
- 1)il sesto comma e' abrogato;
- 2)al settimo comma le parole: «la stessa» sono sostituite dalla seguente: «successiva»;
- 3)l'ottavo comma e' abrogato.
Testo vigente dal 23 maggio 2003
