L'articolo 5 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della societa' Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad ANAS e a RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei rapporti con la societa' concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sulle attivita' della societa' concessionaria avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalita' interne, della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Ove ne ravvisi la necessita', il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il commissario e' nominato con le modalita' procedurali indicate all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 3. La societa' concessionaria provvede direttamente, ovvero mediante contraenti generali o concessionario di costruzione e gestione alle operazioni di esproprio delle aree necessarie, alla costruzione degli interventi affidatigli. 4. Gli interventi relativi al collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 5. Per quanto non previsto dalla presente legge agli interventi relativi alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni.».

Testo vigente dal 23 maggio 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-24;114~art3 · fonte del testo

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