Art. 5 — Trasferimento della collezione museale
I beni, costituenti la collezione museale attualmente conservata ed esposta nel bene di cui all'articolo 2, comma 1, di proprieta' statale e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra gli uffici statali e regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alla Regione con la sottoscrizione di un verbale di consegna. La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova i beni di cui al comma 1. Il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento in proprieta' dei beni in favore del medesimo Comune. Gli effetti di cui al comma 2 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 1 da parte del Comune di Palmanova. I beni trasferiti entrano a far parte del demanio culturale dell'Ente destinatario.
Testo vigente dal 4 agosto 2025
