Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalita' della predetta consultazione. Il prospetto informativo della rete descrive le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico. Il prospetto informativo della rete e' predisposto conformemente all'allegato V del presente decreto. E' consentito ad ogni parte interessata di ottenere copia del prospetto informativo della rete, dietro presentazione di apposita domanda. Il gestore dell'infrastruttura puo' richiedere, a tal fine, la corresponsione di un contributo che non puo' eccedere le spese di pubblicazione del prospetto informativo stesso. Il contenuto del prospetto informativo della rete e' disponibile gratuitamente in formato elettronico sul portale internet del gestore dell'infrastruttura ed e' accessibile tramite un portale internet comune. Tale portale internet e' creato dal gestore dell'infrastruttura nel quadro della cooperazione di cui all'articolo 27. Il prospetto informativo della rete e' pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacita' d'infrastruttura.

Testo vigente dal 24 luglio 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112~art14 · fonte del testo

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