Art. 11-quinquies — Meccanismi di coordinamento
Il gestore dell'infrastruttura predispone idonei sistemi di coordinamento per la consultazione di tutte le imprese ferroviarie interessate e dei richiedenti, anche potenziali. L'organismo di regolazione ha facolta' di partecipare alle consultazioni in qualita' di osservatore. Il coordinamento, salvo quanto gia' previsto dagli articoli 14, comma 1, e 15, commi 2 e 6, riguarda:
- a)le necessita' dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacita' di infrastruttura;
- b)il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all'articolo 15 e degli incentivi di cui all'articolo 15, comma 4, e la relativa attuazione;
- c)questioni di intermodalita' e interoperabilita' da trattarsi nell'ambito del piano commerciale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6;
- d)qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualita' dei servizi del gestore dell'infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura previa consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento delle tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Il coordinamento ha luogo annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web un'illustrazione delle attivita' intraprese ai sensi del presente articolo. Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione ne' i poteri dello stesso ai sensi dell'articolo 37.
Testo vigente dal 23 dicembre 2018
