Cooperazione per l'assegnazione della capacita' di infrastruttura I gestori dell'infrastruttura cooperano per consentire la creazione e l'assegnazione efficiente della capacita' di infrastruttura su piu' reti del sistema ferroviario all'interno dell'Unione, anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 23. I gestori dell'infrastruttura definiscono le procedure necessarie a tal fine e organizzano di conseguenza le tracce orarie che insistono su piu' reti. I rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, le cui decisioni di assegnazione hanno un impatto sull'attivita' di altri gestori dell'infrastruttura, si associano al fine di coordinare l'assegnazione della capacita' di infrastruttura, o di assegnare tutta la pertinente capacita' di infrastruttura, anche a livello internazionale, fatte salve le norme specifiche contemplate dal diritto dell'Unione sulle reti ferroviarie orientate al trasporto merci. I principi e i criteri di assegnazione della capacita' definiti nell'ambito di questa cooperazione sono pubblicati dai gestori dell'infrastruttura nel loro prospetto informativo della rete. Possono essere associati a dette procedure rappresentanti di gestori di infrastruttura di Paesi terzi. La Commissione e' informata delle principali riunioni in cui sono elaborati i principi e le pratiche comuni per l'assegnazione dell'infrastruttura per tracce internazionali ed e' invitata a parteciparvi come osservatore. L'organismo di regolazione riceve, riguardo all'elaborazione dei principi e delle pratiche comuni per l'assegnazione dell'infrastruttura ed a sistemi di assegnazione informatici, informazioni sufficienti per consentire di svolgere il controllo regolamentare ai sensi dell'articolo 37. Nelle riunioni, o nel corso di altre attivita' concernenti l'assegnazione della capacita' di infrastruttura per i servizi ferroviari su piu' reti, le decisioni sono adottate unicamente dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura. I partecipanti alla cooperazione di cui al comma 1 provvedono affinche' i requisiti di partecipazione, le modalita' di funzionamento e tutti i criteri utilizzati per valutare e assegnare la capacita' di infrastruttura siano resi pubblici. Nell'ambito della cooperazione di cui al comma 1, i gestori dell'infrastruttura valutano le esigenze ed eventualmente propongono e organizzano tracce orarie internazionali per facilitare la circolazione di treni merci che sono oggetto di una richiesta specifica secondo quanto previsto all'articolo 30. Queste tracce orarie internazionali, previamente convenute, sono comunicate ai richiedenti a cura di uno dei gestori dell'infrastruttura partecipanti.

Testo vigente dal 24 luglio 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112~art27 · fonte del testo

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