Art. 70 — Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, quale limite della potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potesta' legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.
Testo vigente dal 27 aprile 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
