Art. 81 — Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:
- a)la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- b)la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
- c)il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- d)il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere. 2. Sono altresi' conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
