Art. 31 — Conferimento di funzioni agli enti locali
Sono attribuite agli enti locali, in conformita' a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:
- a)la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b)l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- c)il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
