Art. 12 — Disposizioni di coordinamento

Al primo comma dell'articolo 275 del codice della navigazione, dopo le parole: «l'armatore» sono inserite le seguenti: «di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate». Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni:

  • a)Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC '92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;
  • b)Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, Bunker '01, firmata a Londra il 23 marzo 2001, di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19;
  • c)regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilita' di cui al presente decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514, 527 e 538 del codice della navigazione.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 25290/2025

    16 settembre 2025
    • Impresa
    • Nave

    In tema di responsabilità dell'armatore ex art. 274 c.n., l'istituto della limitazione del debito di cui all'art. 275 c.n., nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 111 del 2012, ha lo scopo di contenere i rischi connessi all'attività di navigazione marittima e consentirne la copertura assicurativa, offrendo all'armatore la possibilità - attraverso l'intervento dell'organo giurisdizionale e la procedura di natura concorsuale sui generis di cui agli artt. 620 e ss. c.n. – di circoscrivere il debito derivante dalle obbligazioni relative ad un singolo viaggio della nave, da qualunque atto o fatto siano sorte (eccezion fatta per quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave), nell'ambito di una somma limite - accertata in seno alla procedura stessa, nella fase di determinazione dello stato attivo, in relazione al valore della nave - sulla quale andranno a soddisfarsi, in concorso tra loro, tutti i creditori soggetti alla limitazione.

    Art. 12

    Rassegna di settembre 2025, pp. 65, 66 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari