Codice della navigazione

Art. 514 c.nav. — Rischio putativo

[1]Se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro e' avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione e' nulla quando la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro e' pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione.

[2]Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.

[3]L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art514 · fonte del testo

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