[1]generali

[2]1. I limiti della responsabilita' per crediti diversi da quelli citati nell'articolo 7, derivanti da uno stesso evento, verranno calcolati come segue:

  • a)per quanto riguarda i crediti relativi a morte o lesioni personali:
  • i)333 000 unita' di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
  • ii)per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 500 unita' di conto; per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 333 unita' di conto; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 250 unita' di conto; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 167 unita' di conto;
  • b)per quanto riguarda ogni altro credito:
  • i)167 000 unita' di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
  • ii)per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 167 unita' di conto; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 125 unita' di conto; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 83 unita' di conto. 2. Qualora l'ammontare calcolato in conformita' con il paragrafo 1 lettera a) sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformita' con il paragrafo 1 lettera b) sara' disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata dei crediti di cui al paragrafo 1 lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrera' ai crediti di cui al paragrafo 1 lettera b). 3. Tuttavia, senza pregiudizio dei diritti relativi ai crediti per morte o lesioni personali, conformemente al paragrafo 2, uno Stato Parte puo' stabilire nella sua legislazione nazionale che i crediti per danni alle opere portuali, ai bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione abbiano, rispetto agli altri crediti di cui al paragrafo 1 lettera b), la priorita' prevista da detta legislazione. 4. I limiti della responsabilita' relativa a qualsiasi addetto al soccorso che non operi da una nave, o relativa a qualsiasi addetto al soccorso che operi solo a bordo della nave alla quale o per la quale sta prestando opera di soccorso o di salvataggio, sono calcolati conformemente ad una stazza di 1500 tonnellate. 5. Ai fini della presente Convenzione, il tonnellaggio della nave e' la stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi, del 1969.

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art6 · fonte del testo

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