Art. 5 — Modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione
All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».
Testo vigente dal 19 febbraio 2018
