Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilita' finanziaria e operativa. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:

  • a)restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento;
  • b)discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti;
  • c)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218. ((I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo)). ((...)) qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non e' un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunita' in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 2018 al 21 marzo 2025. 132 parole tolte, 4 parole aggiunte in 6 capoversi.

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218. I commi 1 e 2 non si applicanotolto: :

tolto: a) ai sistemi di pagamento tolto: designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

tolto: b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti tolto: ad un gruppo composto da societa' aventi legami di capitale ove una delle societa' collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre;

tolto: c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di servizi di pagamento:

tolto: 1) agisce o puo' agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilita' esclusiva della gestione del sistema; e

tolto: 2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilita' di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benche' possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento. Ai fini del comma 3, lettera a), aggiunto: a un medesimo gruppo.... qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art30 · fonte del testo

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