Art. 12 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, e' punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.
Testo vigente dal 27 settembre 2013
