Allo scopo di fornire supporto all'Autorita' nello svolgimento delle proprie funzioni e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per il coordinamento delle attivita', di seguito denominato «Comitato», composto da un rappresentante ed un supplente designati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:

  • a)Ministero dello sviluppo economico - Autorita', che lo presiede;
  • b)Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • c)Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • d)Ministero dell'economia e delle finanze;
  • e)Ministero della giustizia. Ove necessario, ai lavori del Comitato e' invitata a partecipare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Comitato, che si riunisce almeno due volte l'anno, coordina le attivita' esercitate da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, nonche' ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, in conformita' all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento. Il Comitato esprime un parere sul programma annuale dei controlli ex post, predisposto dall'Autorita'. Il Comitato puo' essere consultato dall'Autorita', ove ritenuto opportuno. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 16 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;13~art8 · fonte del testo

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