Art. 18 — Disposizioni procedurali
Le procedure per l'espletamento delle attivita' di controllo e vigilanza di cui al presente Capo, che tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, nonche' le modalita' di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, sono stabilite, nel rispetto di quanto previsto al Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011, con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti adottati ai sensi del Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011 che proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo entro un termine stabilito, dispongono in senso proporzionato alla natura del rischio, sono adeguatamente motivati, indicano i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui e' possibile ricorrere e sono notificati all'interessato entro sette giorni dall'adozione. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per l'incolumita' pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento di cui al presente articolo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Testo vigente dal 10 luglio 2017
