Art. 75 — Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
