Art. 76 — Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Dopo l'articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
