Art. 67 — Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per garantire la continuita' in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione". All'articolo 100, del decreto, e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
