Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica e' proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilita' degli organi direttivi, nonche' l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Il documento di cui al comma 1 e' redatto secondo le linee guida definite all'allegato B ed e' depositato presso lo stabilimento entro i seguenti termini:

  • a)per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima dell'avvio delle attivita' o delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
  • b)in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' predisposto il documento di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute nel documento soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate. Il documento di cui al comma 1 e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con aggravio del rischio ai sensi dell'articolo 18, sulla base delle linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione delle autorita' competenti per le istruttorie e i controlli di cui agli articoli 17 e 27. Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonche' tramite un sistema di gestione della sicurezza, in conformita' all'allegato 3 e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonche' alla complessita' dell'organizzazione o delle attivita' dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza e' predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I gestori degli stabilimenti attuano il sistema di gestione della sicurezza nei seguenti termini:
  • a)per i nuovi stabilimenti, contestualmente all'inizio dell'attivita';
  • b)in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalita' indicate all'allegato B.

Testo vigente dal 14 luglio 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105~art14 · fonte del testo

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