Art. 10 — Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43
Al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole: «munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «31-bis, nelle ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo,».
Testo vigente dal 8 settembre 2018
