Art. 9 — Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526
All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la verifica di conformita' e' effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;».
Testo vigente dal 8 settembre 2018
