1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 28:
  • 1)al primo comma, dopo le parole: “sono proibite la fabbricazione,” e' inserita la seguente: “ l'assemblaggio,”;
  • 2)al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: “La validita' della licenza e' di 2 anni.”;
  • 3)al quarto comma, le parole: “ e con la multa da euro cinquecento a euro tremila” sono sostituite dalle seguenti: “con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro”;
  • b)all'articolo 31:
  • 1)al primo comma, dopo le parole: “fabbricare altre armi,” e' inserita la seguente: “ assemblarle,”
  • 2)dopo il secondo comma e' aggiunto in fine il seguente: “Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validita' della licenza e' di 3 anni.”;
  • c)dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: “Art. 31-bis - 1. Per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validita' di 3 anni. 2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorita' che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate 3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza. 4. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.”;
  • d)l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: “Art. 35 -“1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. 2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'. 4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. 5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. 6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. 8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. 9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.”;
  • e)all'articolo 38:
  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: “Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.”;
  • b)dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: “Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39. La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.“;
  • f)all'articolo 42, dopo il terzo comma e' aggiunto in fine il seguente: “Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.”;
  • g)all'articolo 55:
  • 1)al primo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: “Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento.”;
  • 2)al secondo comma, la parola: “cinque” e' sostituita dalla seguente: “cinquanta”;
  • 3)dopo il secondo comma e' inserito il seguente: “Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'.”;
  • h)all'articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: “La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.”.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 174/2021

    Questione infondata
    26 luglio 2021

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Savona, sez. pen., in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. d ), del d.lgs. n. 204 del 2010, nella parte in cui - nel riformulare l'art. 35, comma 8, del r.d. n. 773 del 1931 - prevede al comma 8 la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione inerente la violazione degli obblighi posti a carico dell'armaiolo dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 35 TULPS, in precedenza sanzionata con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. La scelta del legislatore delegato di inasprire il trattamento sanzionatorio della contravvenzione in esame non viola il criterio direttivo specifico di cui all'art. 36, comma 1, lett. n ), della legge n. 88 del 2009 che, nell'attuazione della direttiva 2008/51/CE, imponeva di «prevedere l'introduzione di sanzioni penali». Tale criterio non precludeva infatti al Governo di rivedere anche l'impianto sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici previgenti; nella specie, il legislatore delegato ha aggravato il precedente trattamento sanzionatorio mediante l'individuazione di una sanzione ritenuta più efficace, proporzionata e dissuasiva, nel rispetto in ogni caso dei limiti di pena di cui alla citata lett. n ). Né sono violati i criteri generali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c ), in quanto la clausola che consentiva la previsione di sanzioni penali «al di fuori dei casi previsti dalle leggi penali vigenti» deve essere interpretata, in senso più restrittivo, come intesa ad escludere la possibilità di incidere sulla disciplina penale più generale, di fonte codicistica o comunque afferente ad ambiti e interessi che non si esauriscano nella nuova normativa; non pertinente è, infine, il criterio generale delle sanzioni identiche, non applicabile ai rapporti tra norme incriminatrici preesistenti e norme modificative delle medesime. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 49 del 1999 e n. 456 del 1998 ).

    Art. 3 Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · Art. 35 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204~art3 · fonte del testo

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