Art. 8 — Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento
L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell'articolo 5, deve:
- a)redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all'articolo 2, lettera l), nonche' le istruzioni e i modelli di rapporto;
- b)avere una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o l'affidamento di cui all'articolo 5, presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da:
- a)testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attivita' per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento;
- b)documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, ((di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno)) per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.
Testo vigente dal 10 maggio 2026
