Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» Ai fini della programmazione dei controlli di cui all'articolo 5, e' istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:

  • a)protezione ambientale;
  • b)igiene e salute pubblica;
  • c)sicurezza pubblica;
  • d)tutela della fede pubblica;
  • e)sicurezza dei lavoratori. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui all'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e' associabile un Report certificativo. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 400 del 1988, sentite le amministrazioni interessate. Il medesimo decreto indica altresi' gli elementi essenziali e il periodo di validita' del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie. Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:
  • a)il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
  • b)altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
  • c)l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attivita';
  • d)il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  • e)le caratteristiche e la dimensione dell'attivita' economica svolta dal soggetto controllato. Il Report certificativo e' rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA). I titolari di attivita' economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o piu' ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi di cui al comma 4. L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 4. Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformita' alla norma di riferimento. Ove non vi siano piu' le condizioni di basso rischio, il Report certificativo e' immediatamente revocato e ne e' data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.

Testo vigente dal 18 luglio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-12;103~art3 · fonte del testo

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