Art. 9 — Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi
Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono:
- a)dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive. ((Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003));
- b)raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non puo' essere inferiore a euro 150. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, e' quello identificato dal lotto.
Testo vigente dal 14 luglio 2024
