Art. 9 — Intesa di filiera

L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire:

  • a)azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
  • b)azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;
  • c)modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
  • d)modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita';
  • e)criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
  • f)azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
  • g)metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ((...)). Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Testo vigente dal 4 luglio 2015

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2005 al 4 luglio 2015. 12 parole tolte.

… dei tavoli di filiera. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute tolto: ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173aggiunto: .... Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102~art9 · fonte del testo

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