Art. 10 — Contratti quadro
Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:
- a)sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato;
- b)garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- c)migliorare la qualita' dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;
- d)ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalita' perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunita' europea;
- e)prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalita' di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentativita' specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.
Testo vigente dal 15 giugno 2005
