Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro»;
  • b)l'articolo 111 e' sostituito dal seguente: «Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»;
  • c)dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente: «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.
  • d)la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;
  • e)la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»
  • f)all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»
  • g)la rubrica dell'articolo 114 e' sostituita dalla seguente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»);
  • h)all'articolo 115:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)»;
  • 2)al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;
  • i)all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101~art9 · fonte del testo

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