La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonche' disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento». Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)prima del titolo I, e' inserito il seguente: «Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis (Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;
  • b)all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.»;
  • c)all'articolo 52:
  • 1)al comma 1, le parole: «per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,» sono soppresse;
  • 2)al comma 6, le parole «dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101~art3 · fonte del testo

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