Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164
Dopo il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.».
Testo vigente dal 3 agosto 2009
