Art. 12 — Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016
All'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, dopo le parole: «alle assunzioni di personale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;
- b)al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La spesa per il riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
- a)in corrispondenza del trasferimento alla societa' della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b)la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c)siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d)l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla societa'.»;
- c)al comma 9, le parole: «alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
Testo vigente dal 26 giugno 2017
