Art. 1 — Modificazioni
All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le universita' statali» sono soppresse. All'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, nonche', limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento» sono soppresse. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 6, comma 1, lettera b), le parole: «, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse;
- b)all'articolo 17, comma 4-quinquies, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso sistemi informatici e banche dati,» e le parole: «nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione» sono soppresse. All'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e' assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.». All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: «e le relative modalita' di versamento» sono soppresse. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «per l'innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;
- b)all'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole da: «, secondo i criteri» a: «innovazione tecnologica» sono soppresse. All'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «8, commi 2 e» sono sostituite dalle seguenti: «8, comma». All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati». All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole comprese da: «con decreto» a: «enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare»;
- b)al secondo periodo, dopo le parole: «periodo 2014-2020» sono inserite le seguenti: «ed e' approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente.». Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 11, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;
- b)all'articolo 7, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
- c)all'articolo 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».
Testo vigente dal 28 gennaio 2016
