Comunita' intelligenti L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunita' intelligenti. A tal fine l'Agenzia((...)):

  • a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
  • b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
  • c)emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunita' intelligenti, ((...));
  • d)istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunita' intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilita', l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali e l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie e i comuni per la programmazione e l'attuazione ((degli obiettivi di cui al comma 1)). Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale((...)) istituisce, definendone le modalita' per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunita' intelligenti e le relative componenti, che includono:
  • a)il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;
  • b)il catalogo dei dati e dei servizi informativi;
  • b-bis)il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  • c)il sistema di monitoraggio. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 19 e dal presente articolo, all'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)alla lettera b), dopo le parole: "anche di tipo aperto," sono inserite le seguenti: "anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,";
  • b)alla lettera f), le parole: "anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez," sono sostituite dalle seguenti: "anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,". All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono aggiunte le seguenti: "e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione".

Testo vigente dal 14 settembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2016 al 14 settembre 2016. 1174 parole tolte, 142 parole aggiunte in 22 capoversi.

Comunita' intelligenti L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunita' intelligenti. A tal fine l'Agenziatolto: , sentito il comitato tecnico di cui al comma 2aggiunto: ...:

a) tolto: predispone annualmente il piano nazionale delle comunita' intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

b) tolto: entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12 aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunita' intelligenti, tolto: e procedurali nonche' di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligentiaggiunto: ...;

d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunita' intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo. tolto: E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunita' intelligenti, formato da undici componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunita' intelligenti, nominati dal direttore generale dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore generale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, tre dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta. Il comitato tecnico delle comunita' intelligenti propone all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c)... aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. tolto: L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate stabiliscono congiuntamente le modalita' di consultazione pubblica periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di cui ai commi precedenti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. tolto: Il rispetto del protocollo d'intesa, misurato dall'Agenzia avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, e' vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunita' intelligenti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli … Trento e di Bolzano, le provincie e i comuni per la programmazione e l'attuazione tolto: delle iniziative del PNCI aggiunto: degli obiettivi di cui al comma 1tolto: , lettera a). Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitaletolto: , sentito il Comitato di cui al comma 2,aggiunto: ... istituisce, definendone le modalita' per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunita' intelligenti e le relative componenti, che includono:

c) il sistema di monitoraggio. tolto: Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni l'Agenzia:

tolto: a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda;

tolto: b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l'indicizzazione e la condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo;

Mostra gli altri 14 capoversi cambiati

tolto: c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilita' delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunita' intelligenti. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia:

tolto: a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;

tolto: b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;

tolto: c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei servizi telematici;

tolto: d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attivita' formative, l'utilizzo innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunita' intelligenti. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e per valutare l'impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico, di concerto con ISTAT:

tolto: a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione basato su indicatori statistici relativi allo stato e all'andamento delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunita' intelligenti e della qualita' di vita dei cittadini; tra tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di risultato; indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle misure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di spesa o investimento; i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, da acquisire dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dello schema di classificazione adottato nell'ambito della stessa, individuando uno schema comune di riclassificazione che ne faciliti la lettura e l'utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito; indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della comunita' in cui risiedono;

tolto: b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati, promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede affinche' i dati raccolti all'interno del sistema di monitoraggio delle comunita' intelligenti siano accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con la definizione di «dati di tipo aperto»;

tolto: c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b), l'analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunita' intelligenti, con particolare riguardo allo stato di attuazione e all'effettivo conseguimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti;

tolto: d) individua, sentita l'ANCI, i meccanismi per l'inclusione progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle comunita' intelligenti. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi per progetti di promozione delle comunita' intelligenti, clausole limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni pubbliche che:

tolto: a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate; nel caso siano nella disponibilita' del codice sorgente e l'applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;

tolto: b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi nel catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del presente decreto e nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

tolto: c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potra' riutilizzare basi informative e servizi previsti per analoghe finalita', compresi quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. tolto: L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonche' progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attivita' delle comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a).... L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunita' intelligenti... nonche' delle attivita' di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunita' intelligenti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. tolto: L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17...:

tolto: a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

tolto: b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 19 e dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art20 · fonte del testo

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