L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:

  • a)potenziare i canali di assistenza a distanza;
  • b)consentire la registrazione delle scritture private;
  • c)consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
  • d)consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonche' lo scambio di documentazione relativa ad attivita' di controllo e accertamento;
  • e)consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attivita' di controllo e accertamento nonche' liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
  • f)l'effettuazione di ulteriori adempimenti. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 12 gennaio 2024 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1~art22 · fonte del testo