Art. 1 cura italia — Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

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Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse ((da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)) direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita' ((nonche', per la restante parte, i relativi fondi incentivanti)) sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ((e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale)), dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. ((Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018)). Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020. 7 parole tolte, 96 parole aggiunte.

Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse tolto: destinate aggiunto: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni tolto: di lavoro straordinario del personale sanitario aggiunto: correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle … fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita' aggiunto: nonche', per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 aggiunto: e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto. … l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decretoaggiunto: . Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art1 · fonte del testo

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