Art. 1 cura italia — Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Leggi il testo vigente →
Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.
Testo in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020
