Art. 1 cura italia — Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

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Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse ((nella tabella A allegata al presente decreto)). Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati ((nella tabella A allegata al presente decreto)). Per le finalita' ((di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5)), e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati ((nella tabella A allegata al presente decreto)).

Testo in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 28 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella tolto: di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del aggiunto: A allegata al presente decreto. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250 … sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella tolto: di cui all'allegato A aggiunto: A allegata al presente decreto. Per le finalita' di cui all'articolo tolto: 1 aggiunto: 2-bis, commi 1aggiunto: , lettera a) tolto: e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14,aggiunto: , e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella tolto: di cui all'allegato A aggiunto: A allegata al presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art1 · fonte del testo

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