Art. 9 — Inalienabilità e incedibilità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →

Le opere realizzate ed i beni acquisiti, ad eccezione delle scorte, con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono esser alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 22 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari